Decreto Legislativo 5 febbraio
1997, n° 22
"Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n° 38 del 15 febbraio 1997
Il Decreto 22/97, denominato comunemente
"Ronchi" rappresenta una rivoluzione in materia
di trattamento dei rifiuti, sia per la nuova classificazione
introdotta, sia per l'inasprimento delle sanzioni previste
per i trasgressori.
La linea guida di tutto il Decreto è il concetto
di 'prevenzione' inteso come il favorire di tutte quelle
attività e iniziative che determinino la diminuzione
delle emissioni di rifiuti nell'ambiente. In tal senso,
rispetto allo smaltimento si tende a privilegiare la
scelta del recupero, al fine di salvaguardare la natura
e impedire l'esaurimento delle materie prime.
Tra le novità, c'è l'istituzione della
tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, che va a sostituire
la TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani). La tariffa va
a copertura integrale dei costi effettivi di gestione
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani ed assimilabili, ed è costituita da una
parte fissa (commisurata alle componenti essenziali
del costo del servizio) e da una parte variabile (determinata
sulla base dei quantitativi di rifiuti conferiti dal
singolo utente). Tale sistema di tariffazione non è
stato ancora applicato (il D.P.R. 158/99 ne stabilisce
l'introduzione in maniera graduale).
Infine, il Decreto Ronchi impone un nuovo regime sanzionatorio
che prevede pene più severe per chi si rende
responsabile dell'abbandono di rifiuti in luoghi non
idonei nonché per coloro che svolgono l'attività
di recupero e smaltimento non autorizzata, indicando
anche le istituzioni competenti per effettuare i debiti
controlli ed elevare le eventuali ammende.
Il Decreto 22/97 è stato successivamente integrato
dal D.lgs 389/97 e dalla legge 426/98.
Applicazioni e finalità
Il Decreto disciplina la gestione
dei rifiuti pericolosi e non, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggi. La finalità che si vuole
perseguire è quella di favorire il recupero e
lo smaltimento degli stessi senza pregiudicare la salute
dell'uomo né l'equilibrio ambientale (art. 1
e 2). Il Legislatore introduce anche il concetto della
prevenzione della produzione dei rifiuti e promuove
tutta una serie iniziative volte a favorire il superamento
del problema dell'eccessiva produzione di rifiuti a
danno dell'ambiente (art.3).
Raccolta e smaltimento dei rifiuti
Gli art. 4 e 5 dettano le condizioni
per lo svolgimento delle attività, rispettivamente,
di recupero (allegato
C) e smaltimento (allegato
B) dei rifiuti. Specificamente,
al fine di una corretta gestione dei rifiuti, devono
essere favoriti il reimpiego e il riciclaggio, unitamente
a tutte quelle forme di recupero che facilitano l'ottenimento
di materie prime dai rifiuti. Devono anche essere adottate
misure economiche e condizioni di appalto che prevedano
l'impiego di materiali recuperati. Inoltre, viene sancito
che lo svolgimento delle operazioni debba avvenire in
condizioni di completa sicurezza, utilizzando le migliori
e più avanzate tecnologie disponibili.
Definizioni
e classificazioni
Il Decreto introduce anche le definizioni
di rifiuto, detentore, produttore, gestione, raccolta,
raccolta differenziata, smaltimento, recupero, stoccaggio,
deposito temporaneo, bonifica, messa in sicurezza, combustibile
da rifiuti e compost da rifiuti (art.
6, Allegato
A). Inoltre,
viene fatta la classificazione dei rifiuti secondo l'origine,
in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche
di pericolosità, in rifiuti pericolosi
e non pericolosi (art.7,
Allegato
D, G,
H,
I).
Stoccaggio
L'art.
6 al comma m), definisce il
deposito temporaneo e impone specifici limiti di stoccaggio.
I rifiuti pericolosi non devono superare i 10 metri
cubi, ovvero gli stessi devono essere asportati con
cadenza bimestrale, mentre i rifiuti non pericolosi
non devono superare la soglia di 20 metri cubi, ovvero
devono essere asportati con cadenza trimestrale.
Oneri dei produttori
L'art. 10 stabilisce che gli oneri
relativi all'attività di smaltimento sono interamente
a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un
raccoglitore autorizzato. La responsabilità rispetto
ai rifiuti prodotti si estingue esclusivamente al momento
del ricevimento, da parte del detentore/produttore dei
rifiuti, del formulario di identificazione - debitamente
controfirmato dall'azienda raccoglitrice - il quale
ha titolo di ricevuta dell'avvenuta presa in carico
dei rifiuti da parte del destinatario che provvederà
alle attività di smaltimento e riciclaggio.
Competenze
In attuazione delle direttive europee
il Decreto stabilisce le competenze in materia di coordinamento,
gestione, vigilanza sulle attività di raccolta,
recupero, smaltimento dei rifiuti di Stato, Regioni,
Province e Comuni (art. 18, 19, 20, 21) nonché
i piani di gestione dei rifiuti dei diversi ambiti (art.
22, 23, 24, 25). Inoltre, prevede l'istituzione presso
il Ministero dell'Ambiente di un Osservatorio Nazionale
sui rifiuti con compiti di vigilanza e verifica della
gestione dei rifiuti ed imballaggi, unitamente alle
attività di smaltimento e recupero (art. 26).
Beni durevoli
All'art. 44 il Decreto Ronchi disciplina
lo smaltimento dei beni durevoli per uso domestico i
quali devono essere conferiti alle imprese pubbliche
o private che gestiscono la raccolta. Tra questi beni
durevoli rientrano: frigoriferi, televisori, congelatori,
surgelatori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori
d'aria.
|