Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 38 del 15 febbraio 1997

Il Decreto 22/97, denominato comunemente "Ronchi" rappresenta una rivoluzione in materia di trattamento dei rifiuti, sia per la nuova classificazione introdotta, sia per l'inasprimento delle sanzioni previste per i trasgressori.
La linea guida di tutto il Decreto è il concetto di 'prevenzione' inteso come il favorire di tutte quelle attività e iniziative che determinino la diminuzione delle emissioni di rifiuti nell'ambiente. In tal senso, rispetto allo smaltimento si tende a privilegiare la scelta del recupero, al fine di salvaguardare la natura e impedire l'esaurimento delle materie prime.
Tra le novità, c'è l'istituzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, che va a sostituire la TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani). La tariffa va a copertura integrale dei costi effettivi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, ed è costituita da una parte fissa (commisurata alle componenti essenziali del costo del servizio) e da una parte variabile (determinata sulla base dei quantitativi di rifiuti conferiti dal singolo utente). Tale sistema di tariffazione non è stato ancora applicato (il D.P.R. 158/99 ne stabilisce l'introduzione in maniera graduale).
Infine, il Decreto Ronchi impone un nuovo regime sanzionatorio che prevede pene più severe per chi si rende responsabile dell'abbandono di rifiuti in luoghi non idonei nonché per coloro che svolgono l'attività di recupero e smaltimento non autorizzata, indicando anche le istituzioni competenti per effettuare i debiti controlli ed elevare le eventuali ammende.
Il Decreto 22/97 è stato successivamente integrato dal D.lgs 389/97 e dalla legge 426/98.


Applicazioni e finalità
Il Decreto disciplina la gestione dei rifiuti pericolosi e non, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. La finalità che si vuole perseguire è quella di favorire il recupero e lo smaltimento degli stessi senza pregiudicare la salute dell'uomo né l'equilibrio ambientale (art. 1 e 2). Il Legislatore introduce anche il concetto della prevenzione della produzione dei rifiuti e promuove tutta una serie iniziative volte a favorire il superamento del problema dell'eccessiva produzione di rifiuti a danno dell'ambiente (art.3).

Raccolta e smaltimento dei rifiuti
Gli art. 4 e 5 dettano le condizioni per lo svolgimento delle attività, rispettivamente, di recupero (allegato C) e smaltimento (allegato B) dei rifiuti. Specificamente, al fine di una corretta gestione dei rifiuti, devono essere favoriti il reimpiego e il riciclaggio, unitamente a tutte quelle forme di recupero che facilitano l'ottenimento di materie prime dai rifiuti. Devono anche essere adottate misure economiche e condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati. Inoltre, viene sancito che lo svolgimento delle operazioni debba avvenire in condizioni di completa sicurezza, utilizzando le migliori e più avanzate tecnologie disponibili.

Definizioni e classificazioni
Il Decreto introduce anche le definizioni di rifiuto, detentore, produttore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica, messa in sicurezza, combustibile da rifiuti e compost da rifiuti
(art. 6, Allegato A). Inoltre, viene fatta la classificazione dei rifiuti secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi
e non pericolosi
(art.7, Allegato D, G, H, I).

Stoccaggio
L'art. 6 al comma m), definisce il deposito temporaneo e impone specifici limiti di stoccaggio. I rifiuti pericolosi non devono superare i 10 metri cubi, ovvero gli stessi devono essere asportati con cadenza bimestrale, mentre i rifiuti non pericolosi non devono superare la soglia di 20 metri cubi, ovvero devono essere asportati con cadenza trimestrale.

Oneri dei produttori
L'art. 10 stabilisce che gli oneri relativi all'attività di smaltimento sono interamente a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato. La responsabilità rispetto ai rifiuti prodotti si estingue esclusivamente al momento del ricevimento, da parte del detentore/produttore dei rifiuti, del formulario di identificazione - debitamente controfirmato dall'azienda raccoglitrice - il quale ha titolo di ricevuta dell'avvenuta presa in carico dei rifiuti da parte del destinatario che provvederà alle attività di smaltimento e riciclaggio.

Competenze
In attuazione delle direttive europee il Decreto stabilisce le competenze in materia di coordinamento, gestione, vigilanza sulle attività di raccolta, recupero, smaltimento dei rifiuti di Stato, Regioni, Province e Comuni (art. 18, 19, 20, 21) nonché i piani di gestione dei rifiuti dei diversi ambiti (art. 22, 23, 24, 25). Inoltre, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente di un Osservatorio Nazionale sui rifiuti con compiti di vigilanza e verifica della gestione dei rifiuti ed imballaggi, unitamente alle attività di smaltimento e recupero (art. 26).

Beni durevoli
All'art. 44 il Decreto Ronchi disciplina lo smaltimento dei beni durevoli per uso domestico i quali devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta. Tra questi beni durevoli rientrano: frigoriferi, televisori, congelatori, surgelatori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria.