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Adempimenti burocratici
Il Decreto Rochi si pronuncia
anche a proposito degli adempimenti burocratici da ottemperare
da parte di aziende detentrici/produttrici di rifiuti
e dalle imprese che ne curano il trattamento.
Formulario di identificazione
Il Formulario rappresenta il documento
centrale per l'identificazione dei rifiuti e deve accompagnare
ogni trasporto. Deve essere emesso un formulario per
ogni tipologia di rifiuto individuato dal codice CER
(allegato
D) e dalla descrizione. Le regole di compilazione
sono dettate dal DM 01/04/98 n° 145 in attuazione
del Decreto 22/97. Specificamente, dal formulario deve
risultare:
Nome e indirizzo del produttore e del detentore;
Origine, tipologia e quantità del rifiuto;
Impianto di destinazione;
Data e percorso del trasporto;
Nome e indirizzo del destinatario.
Il formulario di identificazione deve essere redatto
in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal
detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore,
le altre tre, controfirmate e datate all'arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e
due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
al detentore entro tre mesi (dal conferimento dei rifiuti).
Le copie del formulario devono essere conservate per
5 anni.
La Circolare 04/08/98 n° GAB/DEC/812/98 esplicativa
sulla compilazione del formulario di accompagnamento
ai rifiuti stabilisce, inoltre, le caratteristiche formali.
I formulari devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio
del Registro o dalle Camere di Commercio e vanno annotati
sul registro IVA-acquisti. Le copie sono emesse dal
produttore/detentore dei rifiuti o dal trasportatore
e devono essere conservate unitamente al registro.
Registro di carico e scarico
Il registro di carico e scarico dei
rifiuti, previsto dall'art. 12 del Decreto Ronchi, consiste
in una serie di fogli vidimati dall'Ufficio del Registro,
su cui devono essere annotate le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti,
da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al
Catasto. Dall'obbligo della tenuta del registro di carico
e scarico dei rifiuti sono esonerati solo:
imprenditori agricoli con un volume d'affari annuo non
superiore a 7.747 Euro limitatamente alla produzione
di rifiuti non pericolosi;
imprenditori artigiani che non abbiano più di
tre dipendenti;
produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, limitatamente
ai rifiuti che abbiano conferito al servizio pubblico.
Le annotazioni sul registro devono essere
effettuate, per i produttori dei rifiuti, almeno entro
una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico
del medesimo.
I produttori di rifiuti non pericolosi possono adempiere
all'obbligo di tenuta dei registri anche mediante:
registri IVA di acquisto e vendite;
scritture ausiliarie di magazzino;
altri registri o documentazione contabile.
(L'equiparazione è possibile solamente qualora
tali registri siano sottoposti a vidimazione ed integrati
ai formulari di identificazione).
Registrazione dello scarico
dei rifiuti con i dati del formulario
Chiunque sia obbligato alla tenuta
del registro di carico e scarico è tenuto anche
a comunicare annualmente con le modalità previste
dalla legge n. 70 del 25/01/94 le quantità e
le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti
o trattati, presentando alla Camera di Commercio competente
per territorio entro il 30 aprile di ogni anno il Modello
Unico di Dichiarazione (MUD). Il MUD viene redatto anche
al fine della formazione e dell'aggiornamento del 'Catasto
dei Rifiuti'. I registri vanno conservati presso ogni
impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento
di rifiuti nonché presso la sede delle imprese
di intermediazione.
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