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Adempimenti burocratici

Il Decreto Rochi si pronuncia anche a proposito degli adempimenti burocratici da ottemperare da parte di aziende detentrici/produttrici di rifiuti e dalle imprese che ne curano il trattamento.

Formulario di identificazione

Il Formulario rappresenta il documento centrale per l'identificazione dei rifiuti e deve accompagnare ogni trasporto. Deve essere emesso un formulario per ogni tipologia di rifiuto individuato dal codice CER (allegato D) e dalla descrizione. Le regole di compilazione sono dettate dal DM 01/04/98 n° 145 in attuazione del Decreto 22/97. Specificamente, dal formulario deve risultare:
Nome e indirizzo del produttore e del detentore;
Origine, tipologia e quantità del rifiuto;
Impianto di destinazione;
Data e percorso del trasporto;
Nome e indirizzo del destinatario.
Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, le altre tre, controfirmate e datate all'arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore entro tre mesi (dal conferimento dei rifiuti). Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.
La Circolare 04/08/98 n° GAB/DEC/812/98 esplicativa sulla compilazione del formulario di accompagnamento ai rifiuti stabilisce, inoltre, le caratteristiche formali. I formulari devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio e vanno annotati sul registro IVA-acquisti. Le copie sono emesse dal produttore/detentore dei rifiuti o dal trasportatore e devono essere conservate unitamente al registro.

Registro di carico e scarico

Il registro di carico e scarico dei rifiuti, previsto dall'art. 12 del Decreto Ronchi, consiste in una serie di fogli vidimati dall'Ufficio del Registro, su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti sono esonerati solo:
imprenditori agricoli con un volume d'affari annuo non superiore a 7.747 Euro limitatamente alla produzione di     rifiuti non pericolosi;
imprenditori artigiani che non abbiano più di tre dipendenti;
produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, limitatamente ai rifiuti che abbiano conferito al servizio pubblico.

Le annotazioni sul registro devono essere effettuate, per i produttori dei rifiuti, almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
I produttori di rifiuti non pericolosi possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri anche mediante:
registri IVA di acquisto e vendite;
scritture ausiliarie di magazzino;
altri registri o documentazione contabile.
(L'equiparazione è possibile solamente qualora tali registri siano sottoposti a vidimazione ed integrati ai formulari di identificazione).

Registrazione dello scarico dei rifiuti con i dati del formulario

Chiunque sia obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico è tenuto anche a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge n. 70 del 25/01/94 le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti o trattati, presentando alla Camera di Commercio competente per territorio entro il 30 aprile di ogni anno il Modello Unico di Dichiarazione (MUD). Il MUD viene redatto anche al fine della formazione e dell'aggiornamento del 'Catasto dei Rifiuti'. I registri vanno conservati presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese di intermediazione.